Archeomafia: cos'è?
L'ecomafia si distingue in tre grandi filoni criminali: il primo, quello più famoso, è l'ecomafia propriamente detta, cioè quell'insieme di pratiche illegali che vanno dall'abusivismo edilizio allo smaltimento illegale di rifiuti; il secondo filone è rappresentato dalle agromafie cioè tutte quelle pratiche illegali volte a adulterare prodotti agroalimentari spacciandoli per originali - una sorta di contraffazione -; il terzo filone, quello di cui ci occuperemo, è rappresentato dalle archeomafie, cioè tutte quelle branche dell'organizzazione mafiosa volta al furto e successiva ricettazione di opere d'arte.
§Le Archeomafie
L'archeomafia, come tutte le branche della mafia, ha una metodologia operativa di tipo sistematico - in particolare lo schema è quello della catena e capiremo subito il perchè -. Le figure il gioco sono sostanzialmente tre: il tombarolo, il ricettatore e il committente - talvolta definito come committente-ricettatore -. Analizziamo da vicino le tre figure.
La prima figura - quella più importante - è il tombarolo che, come suggerisce la parola stessa, la cui radice è appunto il termine tomba, è colui che si dedica «abusivamente» alla ricerca di beni «nelle aree archeologiche scoperte o non ancora scoperte per rubare beni antichi» (dirittoconsenso.it). In pratica è colui che materialmente scava le buche per cercare beni archeologici - donde il nome tombarolo - per poi inserirle sul mercato illegale. Attenzione, però, le opere d'arte trafugate sono raramente catalogate, questo dettaglio è importante per capire la capillarità del ruolo del tombarolo che scava in posti non ancora presi in considerazione dagli archeologi. Quali sono, a questo punto, le norme che regolano i beni archeologici? Primo fra tutti è l'immancabile Codice, denominato appunto Codice dei Beni Culturali - Dlgs 42/2004 - che regola lo scavo e il possesso del bene culturale che, per legge, appartiene sempre e comunque allo Stato. Non a caso l'art. 92 è rubricato «Premio per i ritrovamenti». In pratica la legge italiana, per regola generale, dettata dal 932 comma 2 codice civile, chi trova qualcosa nel proprio fondo, appartiene a lui; se ritrovata in fondo altrui, il ritrovamento si divide a metà. Tuttavia, il codice civile da una specifica deroga al ritrovamento di beni culturali, in particolare all'art. 839 che recita «Le cose di proprieta' privata, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, sono sottoposte alle disposizioni delle leggi speciali»; quelle leggi speciali sono proprio le norme di cui al Dlgs 42/2004. Ecco perché tutto ciò che viene trovato nel proprio fondo ed è un bene archeologico non vuole la applicazione dell' art. 932 codice civile, ma quella dell' art. 839.
Per tornare al nostro argomento, quindi, il tombarolo è colui che trafuga, de facto et de iure, il bene archeologico ritrovato.
La seconda figura è quella del ricettatore che, da definizione del dizionario, è colui che commette il reato di ricettazione ( art. 648 c.p.) cioè colui il quale «riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, al quale egli non abbia partecipato, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere e occultare» per «procurare a sè o ad altri un profitto» (Treccani). In pratica è colui che smercia, o meglio smista, i proventi del tombarolo; il ricettatore rappresenta un punto di snodo, tra il committente e il tombarolo, in quanto riceve dal tombarolo il bene e lo consegna al committente il quale, anticipiamo qui il ruolo, è assimilabile ad un qualunque cliente, infatti è colui che ordina il bene per sé o per altri.
Questo è, in sostanza, il sistema dell'archeomafia, che si nutre dei beni archeologici per fare speculazione, vendita, smercio su di essi e con essi arricchendo le casse della criminalità organizzata.
Fonti: dirittoconsenso.it
Codice dei Beni Culturali
Codice Civile
Codice Penale
Enciclopedia Treccani