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La bocciatura alla scuola “media” deve essere un fatto eccezionale. A dirlo i giudici, sentenza

Nella sentenza in commento della giustizia amministrativa dei ricorrenti in qualità di genitori hanno impugnato, con richiesta di annullamento, gli atti con i quali l’Istituzione scolastica ha disposto la non ammissione del predetto studente, frequentante la prima classe della scuola media inferiore, alla classe successiva. Vediamo cosa ha deciso il TAR con la sua sentenza N.00007/2022 (Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta del 1-2-22).



La questione

Per il Ministero dell’istruzione con circolare del 20 ottobre 2017, nell’offrire una propria lettura dell’art. 6 d. lgs. n. 62 del 2017, ha affermato che «l’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione». Ora, ad avviso della difesa dell’Amministrazione regionale nessun dato normativo (o interpretativo contenuto nella circolare) autorizzerebbe a ritenere che per la scuola secondaria di primo grado la non ammissione sia da ritenersi un’eccezione.

Quando si può bocciare alla scuola media?

Sul punto, in realtà, la giurisprudenza del giudice d’appello, alla quale il Collegio intende dare continuità, è nel senso che «l’articolo 6 del decreto legislativo n. 62 del 2017 stabilisce al primo comma che gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo, eccettuati alcuni casi specifici di grave sanzione disciplinare o di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. In quest’ultimo caso è previsto dal comma 2 che il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo. La Sezione ha già chiarito (sentenza n. 5917 del 2019) che, sulla base di tale normativa, la non ammissione alla classe successiva nella scuola media inferiore deve essere considerata un’eccezione, dato che anche quando si registri un’insufficiente acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline la non ammissione non è automatica ma “può” essere deliberata con adeguata motivazione. Inoltre, anche per le valutazioni finali oltre che per quelle periodiche il terzo comma dell’articolo 6 prevede che siano attivate specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.


La non ammissione alla classe successiva deve essere eccezione debitamente motivata


Nel loro articolato ragionamento, armonizzandosi con una giurisprudenza oramai consolidata anche se non sempre seguita dalle singole scuole, per i giudici non è condivisibile, quindi, la sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che la disciplina vigente non preveda un esame complessivo del livello di apprendimento non limitato ad un periodo o anche ad un solo anno di riferimento. Infatti, la possibilità di attivare azioni di recupero richiede necessariamente che il consiglio scolastico valuti la possibilità che tale recupero non implichi la non ammissione all’anno successivo e che quindi estenda il proprio esame ad un arco temporale più ampio. D’altra parte la stessa circolare del Ministero n. 1865 del 2017 precisa che l’ammissione alle classi successive della scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento di una o più discipline. La non ammissione è pertanto un’eccezione che si realizza solo all’esito negativo “dell’esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in più ampio periodo scolastico” (cfr. la sentenza, già citata, n. 5917 del 2019). È evidente d’altra parte che tale esame complessivo non possa che essere svolto tenendo conto del livello di apprendimento raggiunto anche nei periodi immediatamente precedenti a quello nel quale si sono registrate le carenze eventualmente da recuperare» (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2020, n. 3906).

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